Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

Come da regolamento, si avvisano gli utenti che non hanno fatto la presentazione e non hanno mai postato sul forum (0 Post), che trascorsi 60 giorni dall'iscrizione verrà cancellato loro l'account. Gli utenti inattivi da più di 90 giorni verranno cancellati dal forum.

Cerca
 
 

Risultati per:
 


Rechercher Ricerca avanzata

TRADUCI IL FORUM
 
Accedi

Ho dimenticato la password



Ultimi argomenti attivi
» Consigli tecnici
ANDAR PER MARE IN SICUREZZA EmptyMer Ago 13, 2014 6:53 am Da jadran

» Salve a tutti
ANDAR PER MARE IN SICUREZZA EmptyDom Ago 10, 2014 9:38 am Da ultimo89

» eccomi
ANDAR PER MARE IN SICUREZZA EmptyGio Lug 10, 2014 7:22 am Da jadran

» gimmy105
ANDAR PER MARE IN SICUREZZA EmptyMar Ago 06, 2013 8:40 pm Da eugenio

» ciao a tutti, mi presento
ANDAR PER MARE IN SICUREZZA EmptyMer Mag 01, 2013 9:18 am Da jadran

» Teleferica
ANDAR PER MARE IN SICUREZZA EmptyGio Apr 11, 2013 12:50 pm Da corven

» eccomi
ANDAR PER MARE IN SICUREZZA EmptyMar Apr 09, 2013 5:38 am Da jadran

» Attrezzatura ex-novo
ANDAR PER MARE IN SICUREZZA EmptyGio Mar 28, 2013 10:59 am Da corven

» Terminale genovese
ANDAR PER MARE IN SICUREZZA EmptyLun Mar 25, 2013 1:47 pm Da eugenio

LA LUNA OGGI

CURRENT MOON

Non sei connesso Connettiti o registrati

ANDAR PER MARE IN SICUREZZA

Andare in basso  Messaggio [Pagina 1 di 1]

1ANDAR PER MARE IN SICUREZZA Empty ANDAR PER MARE IN SICUREZZA Gio Ott 21, 2010 7:25 am

eugenio

eugenio
Admin
Admin

Pesca sportiva e attività subacquea
La normativa riguardante questa materia è costituita principalmente da un decreto di riferimento, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968 (emanato in esecuzione alla Legge 14.07.65 n° 963) contenente il Regolamento sulla pesca marittima, da vari regolamenti e da ordinanze delle autorità in ambito locale.

Queste ultime individuano delle regole che tengono conto delle esigenze locali; fra questa normativa "minore", ma non d'importanza, vi sono le "Ordinanze Balneari", emesse annualmente dalle Capitanerie di porto, nelle quali trovano posto, oltre ai richiami generali, specifiche direttive locali. Altre fonti normative d'area da tenere in evidenza sono quelle emanate dalle Regioni a Statuto Speciale.

È d'assoluta importanza che è il pesca-sportivo od il subacqueo, prima di intraprendere la propria attività, s'informi adeguatamente.

Pesca sportiva

Se non diversamente indicato, la pesca sportiva, da effettuarsi senza ausilio di fonti luminose e del cui frutto è vietata la vendita, è consentita con i seguenti attrezzi:
coppo, bilancia (di lato non superiore a m. 6);
giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro non superiore a m. 16;
lenze fisse quali canne (massimo 5 per pescatore) a non più di 3 ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi;
lenze a traino di superficie e di fondo, filaccioni;
nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
parancali fissi o derivanti (coffe) per un massimo di 200 ami calati da ciascuna unità da diporto, qualunque sia il numero delle persone a bordo;
nasse, massimo due, calate da ciascuna unità da diporto, a prescindere dal numero delle persone a bordo;
rastrelli da usarsi a piedi;
Il pescatore sportivo può pescare pesci e molluschi (cefalopodi, seppie, polpi e calamari) e crostacei in quantità massima di 5 kg giornalieri, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.
Al pescatore sportivo è vietato l'uso di Parangali per la pesca al Pesce Spada; (DM. 30/03/90 delle M.M. - G.U. 26 del 31/03/90 - art. 5 comma 2°, tuttora in vigore) inoltre il pesce spada novello è vietato pescarlo nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre;
Il pescasportivo non può pescare a meno di 500 metri dalle barche professionali

Attività subacquea

Le unità da diporto possono essere utilizzate come "unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo".

Un subacqueo ha l'obbligo di segnalare la propria presenza con un galleggiante provvisto di una bandiera rossa con una striscia diagonale bianca ben visibile a 300 metri.

Se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico (non obbligatorio), la bandiera deve essere issata sul mezzo e l'operatore non deve allontanarsi di oltre un raggio di 50 metri da tale unità.
A meno di norme più restrittive, la pesca subacquea sportiva è praticabile:
a distanza superiore a 500 m dalle spiagge frequentate da bagnanti;
a distanza superiore a 100 m dalle reti poste dei pescatori professionisti;
dal sorgere al tramonto del sole;
senza l'uso d'apparecchi ausiliari di respirazione;
in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti e ancoraggi, determinate dal Capo del compartimento marittimo.
Il pescatore subacqueo, che deve avere l'età minima di 16 anni per praticare la pesca con fucile subacqueo, non deve:
attraversare le zone frequentate dai bagnanti con l'arma subacquea carica;
raccogliere corallo, molluschi e crostacei;
trasportare il fucile subacqueo armato, sull'unità da diporto.
Per la sicurezza e la salvaguardia dei pescatori subacquei, è consentito trasportare sull'unità d'appoggio apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente, e per ogni singolo mezzo nautico, di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, comunque da non utilizzare per l'esercizio della pesca subacquea.


Nel panorama normativo inerente la sicurezza della navigazione da diporto, spiccano due articoli sui quali s'imperniano nuovi concetti in questo campo. Il primo, l'art. 6 del Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto (D.M. n. 478 del 5 ottobre 1999), ha stabilito che le dotazioni di sicurezza e di mezzi di salvataggio devono essere commisurate alla "distanza dalla costa ove la navigazione è effettivamente svolta", a prescindere, quindi, dalla classificazione e dall'abilitazione dell'unità.

Il secondo, l'art. 1 dello stesso Regolamento, sancisce la responsabilità del conduttore di dotare l'unità di ulteriori mezzi e attrezzature di sicurezza (e marinaresche), rispetto a quelle prescritte dalla legge, in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri.
In sintesi le norme in materia di sicurezza nel diporto nautico individuano nel conduttore il responsabile della scelta di dotare l'unità di tutti quei mezzi di salvataggio e attrezzature di sicurezza ulteriori, da aggiungere a quelle, minime, previste dalla normativa, in base all'effettiva navigazione da svolgere, quindi tenendo conto di molteplici fattori quali: distanza dalla costa, distanza da porti sicuri, situazione e previsioni meteo, capacità dell'equipaggio, condizioni della barca ecc.

Qui sono riportate le dotazioni minime che le imbarcazioni e i natanti da diporto devono avere a bordo, in funzione della distanza dalla costa. Per quanto riguarda le dotazioni di sicurezza degli acquascooter, si deve fare riferimento alle ordinanze locali, in relazione alla navigazione svolta, e comunque i conduttori e i trasportati devono indossare sempre una cintura di salvataggio.
Apparati di ricetrasmissione

Obbligatorietà

L'obbligo di dotarsi di apparati ricetrasmittenti è così stabilito:
navi da diporto: un impianto fisso in radiotelefonia ad onde ettometriche (HF/SSB);
natanti e imbarcazioni da diporto, per navigazioni oltre le 6 miglia: almeno un apparato, installato o portatile, ad onde metriche (VHF).
Secondo la nuova normativa gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo non devono essere sottoposti a collaudo e ispezione, qualora corredati di dichiarazione di conformità alla Direttiva 1999/05/CE, recepita con Decreto Legislativo 269/2001, rilasciata dal costruttore. I vecchi apparati di tipo omologato esistenti a bordo, muniti di regolare licenza, possono continuare a essere utilizzati senza problemi.

Gli apparati sprovvisti di certificazione di conformità sono soggetti al collaudo, per il quale deve essere avanzata richiesta.

Qualora un natante od un'imbarcazione da diporto, che navigano entro le sei miglia, abbiano un sistema VHF installato, tale apparato deve essere aderente alla normativa prevista per le istallazioni obbligatorie.

Licenza d'esercizio e Certificato Rtf

Tutti gli apparati VHF devono essere muniti di "licenza d'esercizio Rtf". Coloro che impiegano gli apparati VHF devono essere in possesso del "Certificato Limitato di radiotelefonista".

Per le modalità d'ottenimento dei due documenti si rimanda al Capitolo Documenti.

Nella tabella sono riportati i 53 canali VHF utilizzabili per la nautica da diporto e le loro utilizzazioni.

Traffico di corrispondenza pubblica

Gli apparati ricetrasmittenti delle unità da diporto che effettuano il traffico di corrispondenza pubblica sono soggetti all'obbligo d'affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.

La licenza d'esercizio rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.

Nuovo Codice delle Comunicazioni

Con Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 ha visto la luce il nuovo Codice delle Comunicazioni che riporta alcuni articoli (in particolare al Capo V. Servizio Radioelettrico per le navi da diporto, gli artt. dal 193 al 197) che riguardano anche la nautica da diporto.
Importante, utile da ricordare, l'art. 172 "Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque territoriali", stilato per essere da deterrente verso una certa pletora di naviganti da strapazzo e/o maleducati; quest'articolo vieta di parlare sulle frequenze del servizio mobile marittimo, a meno dei casi d'emergenza, indicati nell'articolo, e l'Autorità marittima, in caso d'inadempienza, può rendere inutilizzabile l'apparato radio.

Zattere di salvataggio

Il 12 agosto del 2002, è stato emanato il "Regolamento recante caratteristiche tecniche e requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto" (Decreto Ministeriale n. 219).

Caratteristiche

Il citato Regolamento definisce le caratteristiche costruttive sia del mezzo sia degli accessori, oltre a dare esatte indicazioni delle dotazioni d'emergenza.

Le nuove zattere di salvataggio per le unità da diporto devono essere conformi al prototipo approvato dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). È inoltre autorizzato l'uso di zattere gonfiabili approvate da uno Stato membro dell'Unione Europea o che aderisce all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, qualora la costruzione di tali mezzi di salvataggio sia rispondente a norme o regole approvate da tali Stati e che garantiscano un livello di protezione per la salvaguardia della vita umana in mare equivalente a quello indicato nel Decreto italiano.

L'art. 6, particolarmente significativo, riguarda le istruzioni e i documenti concernenti la zattera di salvataggio che i fabbricanti devono fornire a corredo del mezzo. Si tratta delle Istruzioni per la messa a mare e l'impiego della zattera, scritte su carta resistente all'acqua e da esporre all'esterno, del Manuale del Proprietario, della Carta d'Identificazione della zattera e del Libretto d'uso della zattera (da mettere all'interno), quest'ultimo redatto su supporto resistente all'uso.

È prevista la marcatura e con questa dovrà essere scritto anche il nome od il numero identificativo dell'unità; non sarà quindi più possibile spostare la zattera da un'unità all'altra.

Revisioni

Il mezzo di salvataggio deve essere sottoposto a revisioni periodiche. In particolare, per quanto riguarda la parte pneumatica, gli accessori, le dotazioni, la bombola di gonfiaggio, le relative valvole e la testa operativa, la revisione ha cadenza biennale.

Almeno ogni cinque anni deve essere effettuata la prova idraulica delle bombole. E' prevista inoltre, una visita speciale ogni sei anni dal primo confezionamento ovvero quando si dovesse costatare un'usura anomala della zattera o dei suoi accessori.

Le norme transitorie del passaggio dalla vecchia normativa di riferimento (Decreto della Marina Mercantile del 2 Dicembre 1977) a quella nuova prevedono che le zattere, conformi alla precedente normativa (*) e già installate a bordo, devono essere sottoposte alla visita speciale in occasione della prima revisione dopo il 31/12/2002, comunque non oltre il 17 Ottobre 2004.

(*) La produzione delle zattere in accordo al precedente Decreto del 1977 è terminata il 17 gennaio 2003 e la loro installazione doveva avvenire entro il 17 ottobre dello stesso anno.

Cinture di salvataggio

Le cinture di salvataggio, da avere a bordo come dotazione di sicurezza, devono essere conformi ai modelli previsti nel Decreto del 10 maggio 1996 a firma del Direttore della Divisione Sicurezza della Navigazione.

Tali cinture, provviste di strisce retroriflettenti, possono essere del tipo " a giubbotto" od "a stola" e adatte alla taglia dell'utilizzatore.

Eventuali modelli gonfiabili devono avere i sistemi di gonfiamento né manuali né a fiato.

Salvagenti anulari e salvagenti a ferro di cavallo

La normativa equipara i due salvagenti, che sono definiti "mezzi di salvataggio a galleggiabilità con materiali a galleggiabilità intrinseca" e dotati di:
sagola d'appiglio fissata in quattro punti (quello anulare deve avere un dispositivo d'aggancio manuale);
strisce retroriflettenti;
luce ad accensione automatica.
La luce deve essere continua a giro d'orizzonte oppure a lampi intermittenti e deve essere in grado di durare per almeno due ore dall'accensione.

Apparecchi galleggianti

Un apparecchio galleggiante è, secondo il Regolamento che tratta questi mezzi collettivi di salvataggio (Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, n. 412), un "mezzo galleggiante (che non sia imbarcazione di salvataggio, zattera di salvataggio, salvagente anulare o cintura di salvataggio), destinato a sostenere un numero determinato di persone che si trovano nell'acqua e di costruzione tale da conservare la sua forma e le sue caratteristiche".
Le caratteristich principali degli apparecchi galleggianti gonfiabili, da usarsi come mezzi di salvataggio collettivi esclusivamente sulle unità da diporto, sono:
essere contenuto in una valigia o custodia in modo da poter resistere alle condizioni d'usura;
essere utilizzabile e stabile, qualunque sia la faccia con cui galleggia;
avere un dispositivo di galleggiabilità costituito da camere d'aria sovrapposte in numero pari, gonfiabili per insufflazione di gas o aria in pressione, (non sono ammessi sistemi di gonfiamento manuali e/od orali);
poter essere gonfiato con due bombole di gas compresso, da attivare simultaneamente con un'unica manovra di strappo con l'apparecchio galleggiante nella propria custodia.
Anche questo mezzo di salvataggio deve essere marcato con i seguenti dati (leggibili e indelebili):
nome del fabbricante e dell'eventuale importatore;
nome o sigla del modello;
numero delle persone che è autorizzato a portare;
istruzioni d'impiego anche in lingua italiana;
estremi dell'atto d'approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità al medesimo;
mese e anno della carica delle bombole di gonfiaggio.
Gli apparecchi galleggianti gonfiabili devono essere sottoposti a controllo ogni quattro anni. Il controllo è effettuato da parte del fabbricante o da ditta dallo stesso autorizzata, che al termine conferma la certificazione con apposita targhetta adesiva fustellata, da incollare sull'apparecchio e sulla sua custodia.

Segnali di soccorso di tipo pirico

Il Decreto Ministeriale 29 settembre 1999 n. 387, riporta il "Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche, i requisiti e la durata di validità dei segnali da soccorso, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto" relativamente ai seguenti segnali:
razzi a paracadute;
fuochi a mano (luce rossa);
segnali fumogeni galleggianti.
Per ciascuno di questi segnali sono riportate le caratteristiche di progetto, conservazione e innesco. In particolare, sull'involucro contenitore devono essere riportate in modo indelebile e leggibile, oltre alle istruzioni scritte (anche in lingua italiana) o figure che illustrano chiaramente l'uso del segnale, i seguenti dati:
nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore;
nome o sigla del modello;
data di fabbricazione;
estremi dell'atto d'approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità al medesimo.
I citati segnali scadono dopo quattro anni dalla data di fabbricazione.


Dotazioni e mezzi di salvataggio obbligatori Ulteriori dotazioni per le unità senza Marcatura CE


Nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua - una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo;
- un salvagente anulare con cima. ...
Entro 300 metri dalla costa nessuna ...
Entro un miglio dalla costa - una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo;
- un salvagente anulare con cima. - pompa o altro attrezzo di esaurimento;
- estintori.
Entro tre miglia dalla costa - una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo;
- un salvagente anulare con cima;
- un segnale fumogeno galleggiante;
- due fuochi a mano a luce rossa;
- fanali regolamentari;
- apparecchi di segnalazione sonora - pompa o altro attrezzo di esaurimento;
- estintori.
Navigazione entro sei miglia dalla costa - una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo;
- un salvagente anulare con cima;
- una boetta luminosa;
- due segnali fumogeni galleggianti;
- due razzi a paracadute a luce rossa;
- due fuochi a mano a luce rossa;
- fanali regolamentari;
- apparecchi di segnalazione sonora. - pompa o altro attrezzo di esaurimento;
- estintori.
Entro 12 miglia dalla costa - una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo;
- apparecchio galleggiante per tutte le persone a bordo;
- un salvagente anulare con cima;
- una boetta luminosa;
- due segnali fumogeni galleggianti;
- due fuochi a mano a luce rossa;
- due razzi a paracadute a luce rossa;
- fanali regolamentari;
- apparecchi di segnalazione sonora;
- bussola e relative tabelle di deviazione;
- apparato VHF. - pompa o altro attrezzo di esaurimento;
- estintori.
Entro 50 miglia dalla costa - una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo;
- zattera di salvataggio per tutte le persone a bordo;
- un salvagente anulare con cima;
- una boetta luminosa;
- tre fuochi a mano a luce rossa;
- tre razzi a paracadute a luce rossa;
- due segnali fumogeni galleggianti;
- bussola e relative tabelle di deviazione;
- un orologio, un barometro, un binocolo;
- carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione e strumenti di carteggio;
- cassetta di pronto soccorso;
- fanali regolamentari;
- apparecchi di segnalazione sonora;
- strumento di radioposizionamento (Loran, GPS, ecc.);
- apparato VHF;
- riflettore radar. - pompa o altro attrezzo di esaurimento;
- estintori.
Senza alcun limite - una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo;
- zattera di salvataggio per tutte le persone a bordo;
- un salvagente anulare con cima;
- una boetta luminosa;
- tre segnali fumogeni galleggianti;
- quattro fuochi a mano a luce rossa;
- quattro razzi a paracadute a luce rossa;
- bussola e relative tabelle di deviazione;
- un orologio, un barometro, un binocolo;
- carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione e strumenti di carteggio;
- cassetta di pronto soccorso;
- fanali regolamentari;
- apparecchi di segnalazione sonora;
- strumento di radioposizionamento (Loran, GPS, ecc.);
- apparato VHF;
- riflettore radar;
- E.P.I.R.B.. - pompa o altro attrezzo di esaurimento;
- estintori.

LA PATENTE NAUTICA


L'età minima prevista dalla legge per comandare (da soli) un'unità da diporto è la seguente:
• per le unità a remi entro un miglio dalla costa: 14 anni;
• per le unità a vela con superficie velica superiore a mq 4: 14 anni;
• per i natanti a motore, a vela con m.a. e motovelieri: 16 anni;

La patente nautica è obbligatoria:
• Per i natanti:
a) quando la potenza del motore installato a bordo è superiore a 30 KW o a 40,8 CV (1KW = 1,36 CV) o abbiano una cilindrata superiore:
• a 750 cc, se a carburazione a due tempi;
• a 1000 cc, se a carburazione a quattro tempi, fuoribordo;
• a 1300 cc, se a carburazione a quattro tempi, entrobordo;
• a 2000 cc, se diesel.
B) quando, indipendentemente dalla potenza del motore, la navigazione si svolge ad una distanza superiore alle sei miglia dalla costa.
c) per la condotta degli acquascooter, indipendentemente dalla potenza e dalle cilindrate;
d) quando viene esercitato lo sci nautico, senza tener conto della potenza del motore.
• Per la navigazione oltre sei miglia dalla costa.
• Per le navi da diporto (sempre).
Il codice della nautica distingue le patenti nautiche in tre categorie: A) comando e la condotta dei natanti e imbarcazioni da diporto; B) comando delle navi da diporto; C) direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto (l’abilitazione è riservata ai diversamente abili, ma per conseguirla bisogna attendere che venga emanato il regolamento di attuazione al codice della nautica).

Le patenti abilitano:
a) alla navigazione entro dodici miglia dalla costa;
B) alla navigazione senza alcun limite.

La patente è unica e abilita al comando delle unità da diporto (fino a 24 m) a motore, a vela con motore ausiliario e dei motovelieri. A richiesta dell’interessato, la patente può essere limitata al solo comando di unità da diporto a motore, per la navigazione entro 12 miglia o senza limiti dalla costa.
Note:
a) Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare anche le altre unità (imbarcazioni e natanti) a motore, a vela con motore ausiliario e motovelieri.
B) Un motore è considerato ausiliario quando installato fuori-bordo, abbia una potenza non superiore al 20% di quella del motore principale e sia munito del certificato d’uso. In tali condizioni può essere utilizzato nei casi di emergenza o di sicurezza della navigazione e non concorre al calcolo della potenza e della cilindrata per stabilire l’obbligo della patente nautica.

Procedura per ottenere la patente
La normativa sulle patenti nautiche, è improntata alla semplificazione delle procedure e alla trasparenza amministrativa. Il modello di domanda è unico e può essere utilizzato per la presentazione delle richieste per:
• l'autocertificazione dei dati personali e la comunicazione di cambio di residenza;
• l'ammissione agli esami e per ottenere l'estensione dell'abilitazione alla navigazione;
• il rilascio della patente - senza esame - al personale militare;
• il rilascio della patente alle persone munite di una qualifica professionale marittima;
• il rilascio del duplicato della patente (smarrita, distrutta o deteriorata);
• la convalida della patente.
• la sostituzione della vecchia patente con il nuovo modello.

Maggiori informazioni per il conseguimento delle patenti nautiche possono essere richieste alle autorità marittime o alle Sezioni e Delegazioni della Lega Navale.

• Validità: Le patenti nautiche hanno una validità di 10 anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il periodo è ridotto a 5 anni per coloro che al momento del rilascio o del rinnovo abbiano superato il 60° anno di età. Per le patenti speciali, rilasciate ai diversamente abili, il periodo di validità è indicato nel documento.

• Rinnovo delle patenti nautiche scadute: La patente nautica scaduta può essere rinnovata in qualsiasi momento presso l'Ufficio marittimo o quello Provinciale (ex M.C.T.C) che l'ha rilasciata, senza tener conto della data di scadenza; la convalida può essere richiesta anche prima della sua scadenza. Nel caso di più abilitazioni, riportate nello stesso documento o in documenti separati, che hanno gli stessi limiti di navigazione, la domanda va presentata all'Ufficio che ha rilasciato l'ultima abilitazione che provvede ad unificarle.

Note: Chi comanda un'unità da diporto con la patente scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 207,00 a Euro 1.033,00.

Coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla condotta di motoscafi ad uso privato di cui all'art. 16 del R.D.L. 9.5.1932 prima del 24 aprile 1990, possono ottenere il rilascio della patente nautica a motore - senza esame - per la navigazione entro 12 miglia dalla costa. Le abilitazioni conseguite dopo tale data non possono essere più convertite.
Per il rinnovo delle patenti nautiche rilasciate fino a tutto il 1991 dagli Enti e Associazioni nautiche già riconosciuti in base all’art. 45 (abrogato) della legge 50\1971, (Lega Navale, EDIN, Circoli, ecc.) la domanda va presentata alla Capitaneria di Porto nella cui giurisdizione aveva sede l’ente o associazione. Presso tali autorità marittime sono stati accentrati gli atti dell’esame e la relativa documentazione.
Le patenti per il comando di unità da diporto entro sei miglia, rilasciate in base alla precedente normativa, abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa; non è richiesto alcun adempimento amministrativo. In occasione del rinnovo della patente l'Ufficio marittimo o quello Provinciale (ex M.C.T.C.) provvederà alla sostituzione del documento.
Le abilitazioni per il comando di imbarcazioni a vela rilasciate in base alla precedente normativa, abilitano a comandare anche quelle a motore, per la navigazione entro le 12 miglia o senza alcun limite dalla costa. Le abilitazioni per le imbarcazioni a motore, restano limitate per comandare solo le unità a motore, per gli stessi limiti di navigazione.
A seguito di sentenza giurisdizionale è stato chiarito che il soggetto che regge il timone di un'unità da diporto può non essere munito della patente nautica se a bordo c'è altra persona in possesso di regolare abilitazione che assuma la responsabilità del comando e della condotta della navigazione.
Le patenti nautiche conseguite all’estero (anche se Paese UE) NON possono essere convertite con quelle italiane.

Rispettare le regole etiche della buona educazione, nello specifico:
Evitare di buttare le scatole delle esche in mare.
Evitare assolutamente di buttare buste di plastica, bottiglie, lenze ed ami, e tutto quello che non sia biodegradabile in mare, basterà avere l'accortenza di avere sempre a bordo un sacchetto che potremo buttare all'arrivo nel porto.
Evitare assolutamente di fare operazioni di manutenzione in acqua, ne conseguirebbe lo scarico di sostanze inquinanti.
Usare sempre prodotti biodegradabili per la pulizia dell'imbarcazione e di qualsiasi manutenzione da fare in barca.

Importante:
Lasciamo l'ambiente pulito se vogliamo ritrovarlo pulito!

Per tutte le emergenze in mare chiamare il 1530anche per denunciare abusi o scarichi fognari abusivi che deturpano la bellezza delle nostre coste.

Sandalu

http://www.italianseaanglers.it

Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 1]

Argomenti simili

-

» leggere il mare

Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.